prelazione è esercitabile solo se il terreno confinante
è coltivato dal coltivaotre diretto
Cass. 27.07.2002, n. 11134
È condizione essenziale al fine
dell'esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto
proprietario dei terreni confinanti con fondi offerti in vendita che i fondi
confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati
direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con
l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di
imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il
profilo tecnico ed economico.
L'esercizio
della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti
l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su
fondi diversi rispetto a quelli confinanti.